01 Mar 2021 affitto azienda, affitto ramo d'azienda, salute sicurezza,
Colui che subentra, in forza di un contratto di affitto di azienda, nella gestione dei locali in cui si svolga una prestazione lavorativa assume la posizione di garanzia del datore di lavoro, essendo irrilevanti le indicazioni contenute nel contratto. E’ questa l’indicazione che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal gestore di un albergo contravvenzionato per avere utilizzato luoghi di lavoro non conformi alle norme di sicurezza essendo risultate insufficientemente protette nella struttura le scale e le aperture verso il vuoto ed essendo stata riscontrata altresì la presenza di vetrate nelle porte e nelle finestre in prossimità delle vie di circolazione non costituite da materiali di sicurezza.
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