05 Ago 2022 cantieri edili, coordinatore sicurezza edilizia, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, edilizia, fillea, salute sicurezza, sicurezza cantieri edili,
In relazione al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che si applica ai cantieri temporanei o mobili, è bene precisare che “siamo di fronte ad un cantiere se si devono realizzare lavori edili o di ingegneria civile”, mentre per attività diverse “valgono regole diverse da quelle del titolo IV del D. Lgs. 81/08; ad esempio, qualora un’azienda affidi, nel proprio interno (anche di una singola unità produttiva o di un ciclo produttivo), ad uno o più soggetti esecutori lavori diversi da quelli edili o di ingegneria civile oppure servizi oppure forniture, si devono applicare le norme di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/08 (manutenzione di macchinari, realizzazione di impianti elettrici senza opere edili, pulizie, facchinaggio, eccetera)”.
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