LA RESPONSABILITÀ PER UN INFORTUNIO DURANTE UN “LAVORO SOTTOQUOTA”

30 Ago 2023 caduta dall'alto, fillea, rischio caduta, salute sicurezza,

Leggendo questa sentenza della Corte di Cassazione è tornato alla mente dello scrivente un approfondimento dal titolo “Gli obblighi per il rischio di caduta nei lavori in quota e sottoquota” dallo stesso elaborato nel 2017 nel quale aveva avuto modo di mettere in evidenza che il rischio di caduta dall’alto sussistesse non solo nei lavori in quota, definiti questi ultimi secondo quanto indicato nell’articolo 107 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, quelli durante i quali i lavoratori possono essere esposti al rischio di caduta da una quota posta ad una altezza superiore ai 2 metri rispetto a un piano stabile, ma anche nei lavori svolti sotto tale quota che lo scrivente ama chiamare “lavori sottoquota” quale quello svolto nel caso dell’infortunio in esame accaduto a un lavoratore che si trovava su di un trabattello con il pianale posto a un metro e mezzo circa dal suolo.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

04 Nov 2025 dl sicurezza sul lavoro

NUOVO DL 159/2025: ULTIME NOVITÀ, MANCATI INFORTUNI E VOLONTARIATO

Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 “Misure urgenti […]

04 Nov 2025 istituto superiore di sanità

STRATEGIE DI MONITORAGGIO PER LA QUALITÀ DELL’ARIA INDOOR NEGLI UFFICI

Negli ambienti di lavoro la qualità dell’aria, come sottolineato nel documento Inail “La valutazione della qualità dell’aria nei luoghi di […]

04 Nov 2025 inail

INAIL: DISPONIBILI I RAPPORTI ANNUALI REGIONALI 2024

Sono disponibili da oggi, nella sezione dedicata alle pubblicazioni dell’Inail, i Rapporti annuali regionali/provinciali relativi all’anno 2024. Per una lettura […]