23 Ott 2023 norme antinfortunio, responsabilità datore lavoro, salute sicurezza,
Si commenta da sé questa breve sentenza della Corte di Cassazione emessa a seguito di un ricorso presentato da una società condannata in quanto responsabile dell’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231 del 2001 in relazione alla commissione, da parte del legale rappresentante della stessa del delitto di cui all’art. 590 c.p. per avere omesso, quale datore di lavoro, committente dei lavori e titolare del cantiere, di dotare la porta scorrevole presente all’ingresso del luogo di lavoro di un sistema di sicurezza al fine di impedire la fuoriuscita del cancello dalle guide o comunque di cadere in violazione dell’art. 64 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, per colpa consistita in imperizia, negligenza, imprudenza nonché inosservanza delle norme in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e per avere cagionato così a un dipendente della società stessa lesioni personali gravi dovute all’investimento da parte del cancello nel mentre cadeva in terra.
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