30 Ott 2023 condotta colposa lavoratore, condotta imprudente, formazione antinfortunistica, formazione sicurezza, informazione sicurezza, infortunio lavoro, obblighi datore lavoro, omissione datore di lavoro, responsabilità datore lavoro, salute sicurezza,
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. È questo il principio in applicazione del quale la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un datore di lavoro condannato nei due primi gradi di giudizio perché ritenuto responsabile dell’infortunio mortale di un lavoratore caduto dalla copertura di un capannone a seguito dello sfondamento del tetto mentre era impegnato a rimuovere delle lastre di cemento amianto.
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