11 Lug 2024 appalti, d.lgs. 81/2008, rischio interferenziale, salute sicurezza, subappalti, testo unico salute e sicurezza,
Come noto, l’art.26 del D.Lgs.81/08 prevede che “nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice civilei costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. […]” (art.26 c.5 D.Lgs.81/08).
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