ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI

29 Set 2021 area diritti, assegno temporaneo figli minori, caf cgil, csc, nidil, patronato inca,

AGGIORNAMENTO IMPORTANTE!

Per incentivare le domande di riconoscimento dell’assegno temporaneo per figli minori, il Consiglio dei Ministri ha posticipato il termine fino al 31 ottobre 2021 per avere il diritto alle mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Resta invariato il termine generale dal 31 dicembre 2021

Aggiornamento del 29/9/2021


Se sei
– inoccupata/o
– collaborazione (sportiva, occasionale)
– partita iva (iscritta/o gestione separata Inps)
NE POTRESTI AVERE DIRITTO!

La normativa relativa all’assegno temporaneo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 188 (7 agosto 2021).

Il testo introduce, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, un assegno temporaneo destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni (anche adottati o in affido preadottivo) che non abbiano diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.
L’assegno temporaneo spetta ai soli nuclei che non hanno i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore; questi ultimi, invece, continueranno ad essere corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati.

Per accedere all’assegno temporaneo, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un “ISEE Minorenni” in corso di validità inferiore a 50.000 euro annui.

Inoltre, il richiedente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano, o equiparato con status di “rifugiato politico”, o lo status di “protezione sussidiaria”, o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
  2. essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  3. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  4. essere domiciliato o residente in Italia e avere i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  5. essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Come inviare la domanda?
IMPORTANTE: è possibile farlo solo per via telematica.
Per informazione ed appuntamento contattare la categoria Nidil Cgil
Tel. 059.326253, 059.326254, e-mail nidilmo@er.cgil.it

Quanto spetta?
L’assegno viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli stessi ed alla situazione economica della famiglia attestata dall’ “ISEE Minorenni”, in particolare, gli importi risultano decrescenti al crescere del livello dell’ISEE. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l’importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. In caso di figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.
Vedi tabelle di riferimento delle soglie ISEE (formato pdf) e la determinazione dei corrispondenti importi mensili dell’assegno temporaneo

Decorrenza
L’assegno spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa.
Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

Compatibilità
L’assegno temporaneo viene integrato direttamente senza necessità di domanda ai titolari di Reddito di cittadinanza ed è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni.

 

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