ATTESA OCCUPAZIONE/IL MINISTERO DELL'INTERNO INTERVIENE PER EVITARE IL RINNOVO DEL PERMESSO PER ATTESA OCCUPAZIONE PER PIU' DI SEI MESI. IL COMMENTO DI ENNIO SANTOLINI DELL'INCA IMMIGRAZIONE EMILIA ROMAGNA. LA CIRCOLARE DEL MINISTERO

05 Giu 2009

   Con una circolare del 6 maggio 2009, ma resa pubblica solo diversi giorni dopo, il Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza/Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, è intervenuto per bloccare quelle Questure che avevano deciso di prolungare la durata del permesso di soggiorno per attesa occupazione fino ad un anno.
   Pubblichiamo di seguito un commento di Ennio Santolini dell’Inca Immigrazione Emilia Romagna e la circolare stessa. Segnaliamo, inoltre, il commento di meltingpot su:

htpp://www.meltingpot.org/articolo14594.html
 

 
   IL COMMENTO DI ENNIO SANTOLINI DELL’INCA IMMIGRAZIONE DELL’EMILIA ROMAGNA
   Carissime/i,
il 6 maggio il Ministero ha emesso la circolare, di cui vi allego copa,in merito alle condizioni in cui lo straniero che perde il lavoro, in scadenza del Permesso di Soggoggiorno, potrà ottenere un Permesso di Soggiorno per attesa occupazione.
   Il Testo Unico ne prevede la durata massima non superiore a sei mesi e nella circolare si dice che “l’eventuale possibilità di interventi a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà”….
   Ciò sta a significare che, trattandosi di casi eccezionali e con carattere di
straordinarietà, non possano essere applicati alla generalità dei casi di cui purtroppo ogni giorno siamo spettatori nei nostri territori. Da ciò se ne ricava l’impressione che la posizione ripresa dal Ministero sia conseguente alla pubblicità data anche sulla stampa (vedi METROPOLI) di decisioni assunte in alcune Questure del paese (…) Posizioni assunte anche grazie alle nostre pressioni, condivisibili sotto l’aspetto del buon senso e della capacità di quelle Questure di saper leggere il contesto derivante dalla situazione di forte crisi occupazionale che vede gli stranieri tra i primi a pagare il prezzo della crisi anche e soprattutto mettendo a rischio il proprio diritto al soggiorno, ma che, sono decisamente incoerenti rispetto alla normativa attualmente vigente e si collocano in maniera evidente, in una posizione di extralegalità. Da ciò si evince, in maniera ancor più chiara, l’incapacità e la non volontà del governo centrale a farsi interprete delle problematiche che scaturiscono da questa situazione di grave crisi che investe il mondo del lavoro; governo che, forse anche per il fatto che siamo a ridosso di una competizione elettorale,non vuole adottare provvedimenti (anche con carattere di straordinarietà e temporalità)e che , invece, sarebbero decisamente necessari e che avrebbero dato la dovuta copertura legale a quelle realtà (loro derivazioni locali…Questure) in cui esiste un rischio vero ed evidente che molti cittadini stranieri e le loro famiglie possano perdere il diritto al soggiorno nel nostro paese in cui si sono chiaramente integrati nelle nostre collettività locali.
   La nostra iniziativa, deve essere sempre più rivolta alle istituzioni centrali e finalizzate alla modifica di un assetto legislativo che tenga conto della situazione venutasi a creare negli ultimi mesi in tutto il paese sotto
l’aspetto della grave crisi occupazionale che investe tutto il mondo del lavoro. Ciò che si rende urgente e necessario ora è un Decreto Legge con carattere di
straordinarietà ed urgenza che allunghi i tempi dei permessi di soggiorno per attesa occupazione (12-18 mesi?) emesso dal Consiglio dei Ministri o dal Ministro dell’Interno. Un decreto che, in sintonia con i tempi previsti della ripresa (estate 2010), permetta a migliaia di cittadini stranieri, regolarmente residenti nel nostro paese, di conservare il diritto al soggiorno e di riprendere appena possibile il proprio percorso lavorativo alla luce del sole, in modo regolare e senza sconfinare nel sommerso e nella clandestinità.

Ennio Santolini
INCA IMMIGRAZIONE Emilia Romagna

 

 

LA CIRCOLARE

 
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE
NR.400/C/

Roma, 6 maggio 2009

OGGETTO: Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA
   In riferimento alla problematica relativa alla durata dei permessi di soggiorno per motivi di attesa occupazione, resa ancora  più acuta in conseguenza dell’elevato numero di lavoratori stranieri a rischio di disoccupazione, si ritiene utile ribadire alcuni aspetti essenziali della normativa vigente al fine di assicurare uniformità di indirizzo ed omogeneità di comportamenti.
   Il quadro normativo di riferimento in materia è dato dall’art. 22, comma 11, T.U. Immigr. D. lgs 286/98 e successive modifiche ed integrazioni.
   In base all’art. 22, c. 11, del T.U. Immig., la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore e per i suoi familiari, conservando la sua validità fino alla scadenza o, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il D. P. R. 334/2004, che detta le modalità applicative della legge, all’art. 37, commi 1 e 2, ribadisce il suddetto termine, precisando al successivo comma 5 che “quando a norma delle disposizioni del citato T. U. e dello stesso art. 37 il lavoratore straniero ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa docuumentata domanda dell’interessato, fino a sei mesi…”.
   A completamento si pone la disposizione contenuta nell’art. 37, comma 6, per la quale “Allo scadere del permesso di soggiorno (per motivi di attesa occupazione), lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno al altro titolo, sussistendone i requisiti di legge”.
   La normativa sopra riferita definisce un sistema nel quale la fissazione di tempi definiti per consentire allo straniero il reimpiego nel nostro Paese risponde alla esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica cui è preposta la potestà autorizzatoria. In alternativa, è data la possibilità di ottenere un permesso di soggiorno per motivi diversi (es. famiglia, lavoro autonomo, studio, etc.), tutelando per questa via la volontà di integrazione nel tessuto sociale del cittadino straniero.
   Nondimeno, si richiamano le indicazioni in precedenza fornite ai Dirigenti degli Uffici Immigrazione nel corso degli incontro presso questa Direzione Centrale riguardo alla decorrenza del periodo di validità del permesso di soggiorno in parola al fine di rimediare agli inconvenienti derivanti dall’eventuale ritardo nei tempi di rilascio.
   Nel sottolineare la particolare rilevanza e delicatezza della questione esaminata, si raccomanda che l’eventuale possibilità di interventi a carattere discrezionale in materia sia limitata esclusivamente a casi eccezionali, aventi carattere di straordinarietà, richiamando in proposito quanto detto al paragrafo 4.
   Si confida nella consueta collaborazione e nella esatta applicazione di quanto sopra esposto.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi

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