02 Dic 2020 formazione, formazione sicurezza, salute sicurezza,
Ci sono documenti che al di là degli specifici obiettivi informativi permettono di fare alcune utili riflessioni relative all’interpretazione delle complicate norme in materia di formazione alla sicurezza. Ad esempio con riferimento non tanto alla formazione “generale” o “specifica” – due tipologie di formazione previste dall’art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008 – ma alla cosiddetta formazione “specialistica”, una formazione che può essere “necessaria in relazione a fattori di rischio, legati alle particolari modalità di svolgimento del lavoro”.
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