16 Set 2022 molestie, molestie luoghi di lavoro, protocollo prevenzione violenza e molestie luoghi lavoro, rischio molestie, rischio violenza, salute sicurezza, violenza contro donne, violenza di genere, violenza luoghi lavoro,
Gli ambienti di lavoro si prospettano ormai “come un mondo su cui gravano anche nuovi rischi come le molestie e la violenza anche di natura sessuale”. E in proposito la nostra legislazione e la nostra giurisprudenza “patiscono alcune fragilità destinate a ripercuotersi negativamente sull’efficacia degli interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori”. E una in particolare, in Italia, è la storia del reato di mobbing “che è molto diversa da quella vissuta in altri Paesi europei”. In Italia, infatti, la storia del reato di mobbing è una storia giurisprudenziale “che, a differenza di quella francese, non è alimentata da un’apposita, specifica norma”. Più proposte di legge mirano a introdurre il reato di mobbing solo che l’intento è “quello di punire il datore di lavoro, il dirigente o il lavoratore che nel luogo o nell’ambito di lavoro, con condotte reiterate, compie atti, omissioni o comportamenti di vessazione o di persecuzione psicologica tali da compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore”. E non si includono in questo caso né le condotte vessatorie tenute in un’unica occasione, né le condotte che, pur non prefiggendosi ‘un danno fisico, psicologico, sessuale o economico’, lo causino o lo possano comportare. Ed è necessario, invece, “chiedere al Governo e al Parlamento l’introduzione di un reato di mobbing effettivamente e integralmente in linea con le esigenze di tutela delle vittime”.
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