18 Gen 2024 organismo di vigilanza, salute sicurezza,
Sicuramente il tema delle responsabilità dell’Organismo di Vigilanza (OdV), come riportato dal d.lgs. 231/2001, è un tema delicato. Ed è lo stesso ex procuratore aggiunto di Torino Raffaele Guariniello a dire che “si può configurare una responsabilità penale per i membri degli OdV sulla scorta dell’art. 40 comma 2 del codice penale, ai sensi del quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Si pensi ad un OdV che, informato di una grave carenza in materia di sicurezza, rimane totalmente inattivo”.
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