Confermata dalla Cassazione la condanna dell'attuale Sindaco di Verona per il delitto di progaganda di idee razziste. Le motivazioni della sentenza/Asgi

20 Nov 2009

Depositata la sentenza della Cassazione con la quale è stata definitivamente confermata la condanna dell’attuale Sindaco di Verona Tosi e di altri esponenti della Lega Nord di Verona per il delitto di “propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio etnico o razziale”.

 

E’ stata depositata in data 30 ottobre 2009 la sentenza della Corte di Cassazione, IV sez. penale, n. 41819,  con la quale è stata irrevocabilmente e definitivamente  confermata la condanna dell’attuale Sindaco di Verona Tosi e di altri esponenti della Lega Nord di Verona per il delitto  di “propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio etnico o razziale” (art. 3 lett. a legge n. 654/1975 e succ. modifiche, c.d. “legge Mancino”), alla pena di due mesi di reclusione ed alla sanzione accessoria del divieto di svolgere attività di propaganda elettorale per anni tre, condizionalmente sospese, nonché al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, oltre alle spese processuali. La condanna è riferita alla campagna politica discriminatoria condotta dagli imputati nei confronti delle popolazioni Rom e Sinti e volta ad ottenerne l’allontanamento dalla città di Verona.

La Corte di Cassazione ha così respinto il ricorso presentato dagli imputati contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia il 20 ottobre 2008. Nella motivazione della sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto di confermare la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Venezia perché quest’ultima “ha dato compiutamente conto del proprio convincimento relativamente alla ritenuta sussistenza della condotta discriminatoria degli imputati nei confronti degli zingari”, indicando gli elementi di prova circostanziali dai quali si poteva concludere che l’intendimento dei manifesti affissi dagli imputati non era il ripristino della legalità  quanto l’allontanamento di tutti gli zingari (il contenuto dei manifesti, i toni della campagna politica, le dichiarazioni rese alla stampa, l’affissione dei manifesti anche fuori dal territorio della città di Verona), con ciò sussistendo l’elemento psicologico del reato (dolo generico).

Corte di Cassazione, IV sez. penale, sentenza n. 41819/09 dd. 30 ottobre 2009

Il comunicato dei legali rappresentanti delle parti civili

image_print

Articoli correlati

29 Mag 2026 contratto aziendale

GIGI IL SALUMIFICIO CASTELNUOVO RANGONE, RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Nella giornata di ieri le lavoratrici e i lavoratori di Gigi Il Salumificio Srl hanno approvato a larga maggioranza l’ipotesi […]

29 Mag 2026 contratto aziendale

PROTESTA EDUCATORI ED EDUCATRICI DOMUS: “DIGNITÀ CALPESTATA, LA NOSTRA PROFESSIONALITÀ NON È UN COSTO COMPRIMIBILE”. SERVE RESPONSABILITA’ COLLETTIVA DI COOPERATIVA, COMUNI E DIRIGENZA SCOLASTICA

Si è svolto con un’alta partecipazione il presidio promosso stamattina da Fp Cgil Modena e Uil Fp Modena e Reggio […]

29 Mag 2026 fiom

SCIOPERO DI TRE ORE OGGI POMERIGGIO ALLA GLEM GAS DI SAN CESARIO SUL PANARO PER RISTABILIRE CORRETTE RELAZIONI SINDACALI E PER IL PAGAMENTO DEL SALDO DEL PREMIO DI RISULTATO

Piena adesione allo sciopero di tre ore indetto oggi dai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl alla Glem Gas di […]