CONVERTITO IN LEGGE (L. 215/21) IL DECRETO FISCALE: I CONTENUTI IN MATERIA DI CONGEDI PARENTALI

23 Dic 2021 area diritti, cgil informa, congedi parentali, coronavirus,

Di seguito caratterizziamo gli interventi del Governo in materia di congedi parentali ad esclusione dei dipendenti pubblici che devono fare la domanda all’ente pubblico di appartenenza.

(1) Lavoratori dipendenti privati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS, autonomi iscritti all’INPS e genitori di figlio convivente di età inferiore a 14 anni.

In caso di
– sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, chiusura centri diurni assistenziali,
– infezione covid del figlio,
– quarantena del figlio disposta dall’ASL territoriale competente a seguito di contatto ovunque avvenuto
potranno avvalersi di congedi retribuiti per tutto il periodo della
– sospensione della didattica,
– malattia covid del figlio,
– quarantena del figlio.

Tali congedi retribuiti sono fruibili anche da genitori di figlio con disabilità grave, ai sensi della Legge n. 104/92 (art. 3, comma 3), a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza.
La misura economica dei congedi retribuiti sarà pari al
– 50% della retribuzione con copertura figurativa dei contributi per i dipendenti privati,
– 50% del reddito giornaliero medio riferito ai 12 mesi precedenti per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS,
– 50% della retribuzione convenzionale giornaliera annualmente stabilita dalla legge per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS.
Eventuali congedi parentali, di cui al decreto legislativo n. 151 del 26/3/2001, richiesti per tali situazioni dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e sino al 21/10/2021 (giorno di entrata in vigore del Decreto fiscale 146/21) possono essere convertiti nei congedi retribuiti previsti dalla legge e non saranno computati nel conteggio dei congedi parentali.

(2) Lavoratori dipendenti privati e genitori di figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

Per le medesime situazioni sopra indicate potranno astenersi dal lavoro senza retribuzione, senza contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per entrambe le fattispecie identificate come (1) e (2)

I congedi retribuiti e non retribuiti sono a disposizione di entrambi i genitori in modo alternativo.
Questi congedi non sono fruibili in caso che l’altro genitore non svolga attività lavorativa o ne sia sospeso.
Il congedo può essere comunque fruito qualora l’altro genitore convivente stia svolgendo lavoro agile.
I congedi potranno essere fruiti in modalità giornaliera od oraria. Solo per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e lavoratori autonomi iscritti all’INPS non sarà possibile fruire dei congedi in modalità oraria.

La domanda per accedere ai congedi deve essere fatta per via telematica tramite una procedura Inps.

Per fare le domande è possibile contattare l’ufficio Area Diritti di Modena, oppure, per le altre zone della provincia, contattare l’ufficio Area Diritti presente nelle Camere del Lavoro nel territorio

 

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