COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE) E MANCATA SOSPENSIONE ATTIVITÀ IN PRESENZA DI RISCHI GRAVI E IMMINENTI

20 Mag 2024 coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, rischi gravi, rischi imminenti, salute sicurezza, sospensione attività, sospensioni lavoro,

Si occupa ancora una volta la Corte d Cassazione in questa sentenza dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 con il quale il legislatore ha fissato gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori e con il quale ha disposto in particolare, con il comma 1 lettera f), che lo stesso è tenuto a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

14 Nov 2025 aggiornamento rls

DL 159/2025: LE NOVITÀ SU FORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA SICUREZZA

In attesa degli sviluppi relativi al processo di conversione in legge, proseguiamo con la presentazione del nuovo decreto-legge 31 ottobre […]

14 Nov 2025 cantieri edili

GRANDI OPERE IN SICUREZZA: AUTONOMIA, COORDINAMENTO E RUOLO DEGLI RLS

Attraverso le “Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse […]

14 Nov 2025 digitalizzazione

RIPENSARE LA SICUREZZA E LA SALUTE NELL’ERA DEL LAVORO DA QUALSIASI LUOGO

Nel 2022, il 18% dei lavoratori in Europa ha lavorato principalmente da casa, mentre un ulteriore 17% ha lavorato da […]