12 Mar 2015
di Ciro Spagnulo
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 80, comma 19, L. 388/00 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità del permesso di soggiorno di lungo periodo (ex carta di soggiorno) la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di cui all’art. 8 L. 66/62 (pensione del cd cieco civile ventesemista) e dell’indennità di cui all’art. 3, comma 1, L. 508/88 (indennità di accompagnamento del cd cieco civile ventesemista). Stante infatti la natura di detti benefici – intrinsecamente connessi alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura , condizioni minime di vita e di salute – non può essere giustificata, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa, inevitabilmente discriminatoria, che subordini la fruizione di detti benefici al possesso della carta di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza del 27 febbraio 2015, n. 22. Dopo questa sentenza, cadono quasi tutte le restrizioni introdotte dall’art. 80, comma 19, L. 388/2000 per l’accesso dei cittadini non comunitari alle prestazioni di invalidità. Perché il percorso si concluda, occorre ora intervenire sui soli istituti rivolti ai sordi: cioè la pensione per sordi ex art. 1 L. 381/1970 (riservata a coloro che abbiano un’età compresa fra i diciotto e i sessantacinque anni e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge) e l’indennità di comunicazione ex art. 4 L. 508/1988. “Si tratta ora di vedere”, come commenta Asgi, “se anche per questi ultimi due istituti occorrerà attendere una ultima pronuncia della Corte Costituzionale o se il legislatore saprà intervenire con una definitiva cancellazione di quella assurda disposizione del 2000 che ha sin qui avuto come unico effetto la moltiplicazione del contenzioso e l’aumento della incertezza del diritto”.