DECRETO DIGNITA’: LE NOSTRE VALUTAZIONI

13 Set 2018 cgil, cgil informa, decreto dignità, delocalizzazione, jobs act, mercato del lavoro, occupazione, politiche attive lavoro, tempo determinato, tirocini, tutele crescenti, voucher,

Il nome è ambizioso, ma è inopportuno.

La maggioranza ha bocciato la reintroduzione dell’articolo 18 ed ha esteso l’utilizzo dei voucher (che non sono contratti di lavoro, ma meri titoli di pagamento) in due settori strategici per il Paese: turismo ed agricoltura.

E’ pure troppo poco e poco coraggiosa la riduzione sulla durata dei tempi determinati da 36 a 24 mesi se le causali vengono inserite solo dopo i primi 12 mesi e non dall’avvio del contratto di lavoro.

E’ previsto l’innalzamento delle indennità risarcitorie che non può ritenersi misura che risponde a criteri di giustizia e di proporzionalità lasciando irrisolti la rigidità del sistema di calcolo e l’impossibilità del giudice di calibrare il risarcimento.

Nulla su

  • falsi tirocini,
  • false Partite Iva,
  • false cooperative,
  • subappalti selvaggi.

Così la precarietà non viene ridotta, anzi viene rilanciata con la suddetta estensione dei voucher.

Questo provvedimento appare insufficiente, disorganico, contraddittorio e manifesta la grande distanza che c’è tra i contenuti veicolati nel corso della campagna elettorale e le decisioni reali del Governo e della maggioranza in Parlamento.

Per restituire dignità è necessario contrastare il lavoro precario:

  • non serve lavoro poco retribuito che non offra prospettive,
  • non serve lavoro dequalificato che svilisce competenze e professionalità.

Qualche ulteriore valutazione:

  • per i tempi determinati, con la causale inserita solo dopo i primi 12 mesi e non all’avvio del contratto, si può determinare un abuso dei contratti brevi aumentando il turn over,
  • in particolari condizioni introdotti benefici contributivi: gli incentivi temporanei sul tempo indeterminato non generano benefici tali da giustificare l’entità delle risorse investite,
  • sommando somministrati a lavoratori a termine il limite è del 30%, inserita norma su somministrazione fraudolenta, le causali sono riferite all’utilizzatore, ma così non si risolvono problemi da noi segnalati,
  • riviste indennità risarcitorie: per licenziamento illegittimo salgono a 6/36 mensilità, per offerta conciliativa salgono a 3/27 mensilità (min/max). Resta grave non aver ripristinato l’articolo 18.

Link per approfondimenti

 

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