DECRETO FISCALE CON MODIFICHE IN MATERIA DI LAVORO (DL 21 OTTOBRE 2021, N. 146)

26 Ott 2021 ammortizzatori sociali, congedi parentali, coronavirus, covid-19, pagamento quarantena, quarantena,

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore il Decreto Legge numero 146 del 21 ottobre 2021.

Di seguito caratterizziamo gli interventi del Governo in materia di pagamento della quarantena, congedi parentali, ammortizzatori sociali.

 

ARTICOLO 8: PROROGA QUARANTENA

Per i lavoratori del settore privato sono stanziati fondi per il 2021 grazie ai quali l’Inps potrà erogare una prestazione economica equiparata alla malattia in caso di assenza dovuta a quarantena con sorveglianza attiva (nel caso di conviventi di soggetti positivi al virus) o dovuta a permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (quarantena dovuta al rientro da zone ad alto rischio).
Tali periodi non sono computabili ai fini del conteggio del periodo massimo di malattia in corso d’anno. Lo stanziamento ha effetto retroattivo e copre pertanto anche periodi del 2021 già fruiti dai lavoratori nel corso dell’anno, ma ai quali l’Inps non aveva dato copertura in assenza del finanziamento da parte dallo Stato.

 

ARTICOLO 9: CONGEDI PARENTALI

Lavoratori dipendenti e genitori di figlio convivente di età inferiore a 14 anni.

In caso di

    • sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza,
    • infezione covid del figlio,
    • quarantena del figlio disposta dall’ASL territoriale competente a seguito di contatto ovunque avvenuto

potranno avvalersi di congedi retribuiti per tutto il periodo della

    • sospensione della didattica,
    • malattia covid del figli,
    • quarantena del figlio.

Tali congedi retribuiti sono fruibili anche da genitori di figli con disabilità grave, ai sensi della Legge n. 104/92 (art. 3, comma 3), a prescindere dall’età del figlio.
La misura economica dei congedi retribuiti sarà pari al 50% della retribuzione con copertura figurativa dei contributi.
I congedi retribuiti possono essere fruiti sia in forma giornaliera che oraria.
Eventuali congedi parentali, di cui al decreto legislativo n. 151 del 26/3/2001, richiesti per tali situazioni dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e sino al 21/10/2021 (giorno di entrata in vigore del presente Decreto) possono essere convertiti nei congedi retribuiti previsti dal nuovo decreto legge e non saranno computati nel conteggio dei congedi parentali.

Lavoratori dipendenti e genitori di figlio convivente di età compresa tra i 14 ed i 16 anni.

Per le medesime situazioni sopra indicate potranno astenersi dal lavoro senza retribuzione con diritto alla conservazione del posto.

I congedi retribuiti e non retribuiti sono a disposizione di entrambi i genitori in modo alternativo.
Questi congedi non sono fruibili in caso che l’altro genitore non svolga attività lavorativa o ne sia sospeso.

La domanda per accedere ai congedi deve essere fatta per via telematica tramite una procedura Inps che ad oggi non è ancora aggiornata per l’inoltro. Quindi, al momento, è solo possibile “anticipare” la domanda in forma scritta al proprio datore di lavoro. Importante: tale anticipazione al datore di lavoro non è sostitutiva della domanda in forma telematica che dovrà essere comunque fatta non appena disponibile la procedura Inps.

 

ARTICOLO 11: AMMORTIZZATORI SOCIALI E BLOCCO LICENZIAMENTI

Per lavoratori dipendenti di datori di lavoro che possono accedere a cassa integrazione in deroga, FIS, Fondi contrattuali.

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da eventi riconducibili al Covid-19, sono disponibili ulteriori 13 settimane di ammortizzatori sociali.
Queste 13 settimane si possono utilizzare nel periodo dal 1/10/2021 al 31/12/2021 e sono riconosciute a quei datori di lavoro che hanno avuto l’autorizzazione a tutte le 28 settimane del precedente Decreto Legge. Le imprese non pagano il contributo addizionale.
Possono accedere all’utilizzo dell’ammortizzatore tutti i lavoratori in forza all’entrata in vigore del decreto legge (22/10/2021).
Non essendoci altre novità per l’ulteriore utilizzo degli ammortizzatori sociali rimangono confermate procedure e prassi con le quali sono stati gestiti gli ammortizzatori sociali in presenza del precedente Decreto Legge.

Per lavoratori dipendenti di datori di lavoro con codici Ateco riconducibili al settore tessile.

In caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa causata da eventi riconducibili al Covid-19, sono disponibili ulteriori 9 settimane di ammortizzatore sociale.
Queste 9 settimane si possono utilizzare nel periodo dal 1/10/2021 al 31/12/2021 e sono riconosciute decorso il periodo autorizzato. Le imprese non pagano il contributo addizionale.
Possono accedere all’utilizzo dell’ammortizzatore sociale tutti i lavoratori in forza all’entrata in vigore del decreto legge (22/10/2021).
Non essendoci altre novità, per l’ulteriore utilizzo degli ammortizzatori sociali rimangono confermate procedure e prassi con le quali sono stati gestiti gli ammortizzatori sociali in presenza del precedente Decreto Legge.

Per lavoratori dipendenti di datori di lavoro che possono accedere alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria.

Non essendoci altre novità, per l’ulteriore utilizzo degli ammortizzatori sociali rimangono confermate procedure e prassi con le quali sono stati gestiti gli ammortizzatori sociali in presenza del precedente Decreto Legge.

Blocco dei licenziamenti

Per i datori di lavoro che fanno domanda di integrazioni salariali delle fattispecie sopra descritte è preclusa la possibilità, nel periodo di utilizzo dell’ammortizzatore, dell’avvio di procedure di licenziamento collettivo e di licenziare per giustificato motivo oggettivo, salvo che esistano le seguenti condizioni:

    1. cessazione definitiva dell’attività d’impresa
    2. cessazione definitiva dell’attività d’impresa con conseguente messa in liquidazione della società
    3. fallimento senza esercizio provvisorio
    4. accordo collettivo aziendale per i lavoratori che aderiscono volontariamente all’accordo

 

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