DECRETO RISTORI TER: INDENNITA’ UNA TANTUM (aggiornato al 4/12/2020)

05 Dic 2020 cgil, cgil informa, coronavirus, indennità covid, ristori ter,

Il decreto Ristori ter ha nuovamente previsto indennità una tantum pari a € 1.000,00 a sostegno di alcune categorie di lavoratori non coperte da ammortizzatori sociali e le cui attività lavorative siano state colpite dall’emergenza epidemiologica Covid-19. La circolare Inps n. 137 del 26 novembre 2020 ha disposto le istruzioni amministrative per poter accedere al beneficio economico.

Destinatari di tale “indennità onnicomprensiva” sono i lavoratori

  1. dipendenti stagionali e in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  2. dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  3. intermittenti;
  4. autonomi occasionali;
  5. incaricati alle vendite a domicilio;
  6. dello spettacolo;
  7. a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori che hanno già usufruito di precedenti indennità
In questo caso per tutte le tipologie elencate è già stato verificato il requisito per accedere al beneficio e quindi non deve essere presentata una nuova domanda. L’Inps erogherà l’importo secondo le modalità indicate dagli stessi lavoratori per i precedenti pagamenti.

Lavoratori che non hanno già usufruito di precedenti indennità
1. Stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (determinati dai codici ateco previsti dalla circolare Inps n. 137)
Riguarda lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro con datore di lavoro nei predetti settori nel periodo compreso tra 1/1/2019 e 29/10/2020 e non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente, né di indennità di disoccupazione (NASpI) alla data del 29/10/2020.
In aggiunta devono essere state svolte almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo.

2. Dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali
Riguarda lavoratori che hanno cessato involontariamente un rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1/1/2019 e 29/10/2020 e che abbiano lavorato almeno 30 giornate nel predetto arco temporale. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.

3. Intermittenti
Riguarda lavoratori che abbiano svolto prestazione lavorativa con uno o più contratti di tipo intermittente per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra 1/1/2019 e 29/10/2020. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.

4. Autonomi occasionali
Riguarda lavoratori autonomi privi di Partita Iva e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per accedere all’indennità è necessario che detti lavoratori nel periodo compreso tra l’1/1/2019 ed il 29/10/2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto di tale tipologia in essere alla data del 30/10/2020.
E’ necessario inoltre avere l’iscrizione attiva alla data del 02/03/2020 alla Gestione Separata e avere accreditato almeno un contributo mensile tra il 01/01/2019 e il 29/10/2020.
Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.

5. Incaricati alle vendite a domicilio
Riguarda lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono far valere per l’anno 2019 un reddito annuo superiore ad € 5.000,00 che siano titolari di Partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 29/10/2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie. Inoltre, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, mentre è ammesso il rapporto di lavoro intermittente.

6. Spettacolo
Riguarda lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo nel periodo dal 1/1/2019 al 29/10/2020 e che possano far valere

  • almeno 30 contributi giornalieri versati al predetto fondo da cui derivi un reddito non superiore ai € 50.000,00,
  • almeno 7 contributi giornalieri versati al predetto fondo da cui derivi un reddito non superiore ai € 35.000,00.

In entrambi i casi i lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto alla data del 29/10/2020.

7. A tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali (determinati dai codici ateco previsti dalla circolare Inps n. 137)
Riguarda lavoratori che possono far vale cumulativamente i seguenti requisiti:

  • essere stati titolari, nel periodo compreso tra 1/1/2019 e 29/10/2020, di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate,
  • devono far valere nel corso dell’anno 2018 la titolarità di uno o più rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato o stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali la cui durata complessiva deve essere stata pari ad almeno 30 giornate,
  • non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto, né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 29/10/2020.

Presentazione della domanda
E’ necessario presentare la domanda all’Inps esclusivamente per via telematica entro il 18/12/2020. Per verificare la vostra posizione e presentare la domanda potrete prendere appuntamento con

 

 

 

Decreto Ristori Ter: indennità una tantum (aggiornato al 4/12/2020)

 

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