DOMANDA PER OTTENERE IL BONUS A FAVORE DI GENITORI SEPARATI, DIVORZIATI E/O NON CONVIVENTI

26 Feb 2024 area diritti, cgil informa, genitori divorziati, genitori separati, patronato inca,

IMPORTANTE
Il patronato non è stato abilitato dall’Inps all’invio delle domande che deve essere fatto autonomamente dall’interessato collegandosi con il proprio Spid alla piattaforma Inps

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Dal 12 febbraio al 31 marzo 2024 è possibile presentare all’Inps la domanda per ottenere il Bonus a favore dei genitori separati, divorziati e/o non conviventi sulla base del provvedimento emanato dell’autorità di riferimento (p.e. sentenza del Tribunale, provvedimento amministrativo). L’obiettivo è garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento versato in tutto o in parte dall’altro genitore.

Il contributo spetta al genitore che nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022 (data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19) non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente).

Il contributo può arrivare a un massimo di € 800,00 per 12 mensilità ed è corrisposto dall’Inps in unica soluzione

La misura verrà erogata fino ad esaurimento delle risorse del fondo appositamente istituito dalla legge per il sostegno dei genitori separati o divorziati in stato di bisogno (il fondo ammonta a 10 milioni di euro).

Requisiti del genitore che presenta la domanda:

  1. reddito IRPEF non superiore a € 8.174,00 nelle annualità di mancata corresponsione del mantenimento (2020, 2021 e 2022);
  2. risultare convivente con il/i figlio/i nelle medesime annualità;
  3. in caso di figli maggiorenni, questi siano portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno di mantenimento, successivamente all’8 marzo 2020 e nei periodi per i quali viene richiesta la prestazione (non oltre al 31 marzo 2022).

Il bonus spetta laddove l’altro genitore separato, divorziato o non convivente in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 non abbia versato (in tutto o in parte) il mantenimento spettante all’altro genitore se si è verificata una delle seguenti condizioni:

  • la cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni;
  • il genitore inadempiente abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019.

Area Diritti – Patronato Inca
Cgil Modena

 

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