IL DOLO, L’ART. 437 DEL CODICE PENALE E LA “DIFFUSIVITÀ” DELLA SITUAZIONE DI PERICOLO

11 Set 2024 codice penale, reati antinfortunistici, salute sicurezza,

L’articolo 437 del Codice Penale, “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”, prevede che “Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

09 Giu 2026 infortunio lavoro

SICUREZZA SUL LAVORO, LA RIFORMA CHE ALLEGGERISCE LE RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE

La proposta di riforma dell’ordinamento penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro elaborata dalla cosiddetta Commissione Sisto rischia […]

08 Giu 2026 infortunio lavoro

CALDO ESTREMO SUL LAVORO: COME TUTELARTI

Lavorare all’aperto sotto al sole o in un ambiente chiuso e soffocante senza impianti di raffrescamento adeguati può essere un […]

05 Giu 2026 commercio

TUTELA PER DANNI DA LAVORO NEI SETTORI DEL COMMERCIO, TURISMO, SERVIZI

I danni alla salute nei settori commercio, turismo, servizi derivano soprattutto da ritmi serrati, carichi pesanti e contatto con il […]