23 Set 2019 salute sicurezza,
In presenza di rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro e cioè al contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione ma all’effetto che tale rapporto origina e vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. È questo il principio giuridico più importante che emerge dall’analisi di questa sentenza della Corte di Cassazione, principio al quale la suprema Corte ha fatto riferimento nel decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una società di produzione di reti elettrosaldate e dal legale rappresentante di una società di autotrasporto condannati nei due primi gradi di giudizio per essere stati ritenuti responsabili dell’infortunio accaduto a un dipendente della ditta di autotrasporto infortunatosi durante le operazioni di carico di alcune reti su di un mezzo mediante un carrello lavoratore condotto da un operatore dipendente della società produttrice.
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