La Corte di Giustizia europea dà l'interpretazione vincolante della direttiva sui rimpatri/Asgi

03 Dic 2009

Nell’importante sentenza del 30 novembre 2009 la Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande camera) ha dato la seguente interpretazione vincolante della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:
1)      L’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che la durata massima del trattenimento ivi prevista deve includere il periodo di trattenimento subìto nel contesto di una procedura di allontanamento avviata prima che il regime introdotto da tale direttiva divenisse applicabile. 2)      Il periodo durante il quale una persona è stata collocata in un Centro di permanenza temporanea in forza di una decisione adottata a norma delle disposizioni nazionali e comunitarie relative ai richiedenti asilo non deve essere considerato un trattenimento ai fini dell’allontanamento ai sensi dell’art. 15 della direttiva 2008/115. 3)      L’art. 15, nn. 5 e 6, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che il periodo durante il quale l’esecuzione del decreto di riaccompagnamento coattivo alla frontiera è stata sospesa a causa di un procedimento giurisdizionale avviato dall’interessato avverso tale decreto è preso in considerazione nel calcolo del periodo di trattenimento ai fini dell’allontanamento quando, durante tale procedimento, l’interessato abbia continuato a soggiornare in un Centro di permanenza temporanea. 4)      L’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che non si applica quando le possibilità di proroga dei periodi di trattenimento previsti dall’art. 15, n. 6, della direttiva 2008/115 sono esaurite al momento del controllo giurisdizionale sul trattenimento della persona interessata. 5)      L’art. 15, n. 4, della direttiva 2008/115 va interpretato nel senso che solo una concreta prospettiva di esecuzione dell’allontanamento tenuto conto dei termini stabiliti ai nn. 5 e 6 dello stesso articolo corrisponde ad una prospettiva ragionevole di allontanamento e che quest’ultima non sussiste quando risulta poco probabile che l’interessato sia accolto in un paese terzo tenuto conto dei detti termini. 6)      L’art. 15, nn. 4 e 6, della direttiva 2008/115 dev’essere interpretato nel senso che non consente, quando il periodo massimo di trattenimento previsto da tale direttiva sia scaduto, di non liberare immediatamente l’interessato in quanto egli non è in possesso di validi documenti, tiene un comportamento aggressivo e non dispone di mezzi di sussistenza propri né di un alloggio o di mezzi forniti dallo Stato membro a tale fine.

 Sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 novembre 2009, causa n. 357/09

Fonte: Asgi, 02.11.2009

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