LA CORTE DI GIUSTIZIA UE CHIUDE LA DISCUSSIONE: REQUISITO DI SOGGIORNO QUINQUENNALE ANCHE PER I FAMILIARI

29 Ago 2014

 

La Corte di Giustizia Ue ha chiuso la discussione: per l’ottenimento della ‘carta’ anche i familiari di un soggiornante di lungo periodo devono dimostrare il requisito del soggiorno quinquennale. Lo ha affermato con una sentenza del 17 luglio. Ecco come si è arrivati alla sentenza.

Il 28 febbraio 2012 una cittadina pakistana chiede alla Questura di Verona il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in qualità di coniuge titolare di tale titolo di soggiorno.

La Questura respinge la richiesta in quanto la signora non possedeva, da almeno cinque anni, un permesso di soggiorno in corso di validità.

La signora chiede al Tribunale di Verona l’annullamento della decisione di rigetto. A suo avviso, la direttiva sui cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo consente agli Stati membri di applicare misure più favorevoli di quelle previste dalla direttiva. Pertanto, conformemente alle misure più favorevoli del diritto italiano,non sarebbe necessario per i familiari di un soggiornante di lungo periodo soddisfare personalmente la condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni.

Il giudice italiano domanda alla Corte di Giustizia Ue se il familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato membro interessato.

La Corte si pronuncia ricordando, anzitutto, che, conformemente alla lettera della direttiva, gli Stati membri riservano lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente e ininterrottamente nel loro territorio nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda e che tale status è subordinato alla prova che il richiedente disponga di risorse sufficienti nonché di un’assicurazione malattia. Al contrario, nulla nella formulazione della direttiva consente di presumere che un familiare di un soggiornante di lungo periodo possa essere esentato dalla condizione del soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni per beneficiare dello status di soggiornante di lungo periodo previsto da detta direttiva. La Corte sottolinea inoltre che ha già avuto occasione di constatare che l’obiettivo principale della direttiva è l’integrazione dei cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo in uno Stato membro e che il soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni dimostra il radicamento della persona in tale Stato. Essa dichiara, pertanto, che per poter acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo previsto dal diritto dell’Unione, i cittadini di un paese terzo devono aver soggiornato essi stessi legalmente e ininterrottamente nello Stato membro ospitante nei cinque anni precedenti la domanda.

La Corte riconosce che la direttiva consente agli Stati membri di rilasciare titoli di soggiorno permanenti o di validità illimitata a condizioni più favorevoli rispetto a quelle previste dalla direttiva. Ma, afferma, che, secondo il testo stesso della direttiva, i titoli rilasciati a condizioni più favorevoli non costituiscono permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva e non conferiscono il diritto di soggiorno negli altri Stati membri.

La discussione ora chiusa dalla Corte di Giustizia Ue nasce dalla formulazione dell’articolo 9 comma 1 del d.lgs. n. 286/98, che ha recepito la direttiva 2003/190/Ce, che è la seguente: “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità […] può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari”. Sulla base di tale articolo molti tribunali hanno hanno sentenziato che i familiari di un soggiornante di lungo periodo non devono dimostrare il requisito del soggiorno quinquennale per l’ottenimento della ‘carta’.

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