26 Lug 2021 giudizio idoneità, idoneità, salute sicurezza, visita idoneità,
La disposizione di cui all’art. 41 comma 6-bis del D. Lgs. n. 81/2008, contenente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo cui il medico competente, dopo avere sottoposto a visita medica periodica un lavoratore, esprime il proprio giudizio per iscritto rilasciando copia ai lavoratori stessi e al datore di lavoro, è l’oggetto di questa recentissima sentenza della Sezione V penale della Corte di Cassazione che si è occupata di un caso di falsificazione dei documenti con i quali veniva attestata dal medico competente la loro idoneità alla mansione. Il datore di lavoro, dopo essere stato condannato nei due primi gradi di giudizio per il reato di cui agli artt. 476 e 482, c.p., per avere esibito ai tecnici della A.S.L. intervenuti a seguito di un infortunio mortale di un lavoratore la fotocopia di sei certificati di “giudizio di idoneità alla mansione” relativi alle visite mediche periodiche annuali di altrettanti lavoratori dipendenti dell’azienda, certificati in realtà inesistenti in originale, ha fatto ricorso alla Cassazione chiedendo l’annullamento della stessa.
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