31 Mag 2021 cantieri edili, edilizia, fillea, lavoratori edili, salute sicurezza,
Il committente, anche nel caso di subappalto, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini. E’ questa la conclusione alla quale è giunta la Corte di Cassazione in questa recentissima sentenza della Sezione IV penale che si è occupata dell’infortunio accaduto a un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice caduto da un balcone del secondo piano di una palazzina sul quale stava facendo dei lavori di pavimentazione, privo di qualsiasi protezione contro il rischio di caduta dall’alto in una situazione quindi giudicata dalla suprema Corte immediatamente percepibile.
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