14 Dic 2020 cantieri edili, edilizia, fillea, lavoratori edili, salute sicurezza,
In tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino un rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non risponde, pertanto, di quelle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere; risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere. E’ un indirizzo questo ormai consolidato in giurisprudenza che viene richiamato nella sentenza che si commenta la quale cita come una delle precedenti sentenze più significative che hanno sostenuto lo stesso indirizzo la n. 3288 del 23/1/2017 pubblicata e commentata dallo scrivente nell’articolo “ La vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”.
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