31 Mag 2023 infortunio estranei luogo lavoro, salute sicurezza, sicurezza estranei luogo lavoro,
Come già fatto in precedenti espressioni la Corte di Cassazione in questa sentenza ha ricordato e ribadito che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro le norme antinfortunistiche sono dettate a tutela non soltanto dei lavoratori nell’esercizio della loro attività ma anche dei terzi che si trovino nell’ambiente di lavoro, indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di dipendenza con il titolare dell’impresa per cui, ove in tali luoghi si verifichino a danno di un terzo i reati di lesioni o di omicidio colposi, è ravvisabile la colpa per violazione delle norme dirette a prevenire gli infortuni sul lavoro, purché sussista tra siffatta violazione e l’evento dannoso un legame causale e la norma violata miri a prevenire l’incidente verificatosi e sempre che la presenza del soggetto passivo estraneo all’attività ed all’ambiente di lavoro, nel luogo e nel momento dell’infortunio, non rivesta carattere di anormalità, atipicità ed eccezionalità tali da fare ritenere interrotto il nesso eziologico. Ha ricordato altresì, in merito alla individuazione dei rischi eccentrici, che ove in un unico cantiere operino più imprese le cui attività siano interferenti, il rischio che il lavoratore si trovi nell’area in cui opera una diversa impresa e collabori, anche indebitamente, alle lavorazioni affidate a un dipendente di altro datore di lavoro, non può considerarsi eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dall’imprenditore a tutela dei suoi diretti dipendenti.
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