28 Mag 2019 salute sicurezza,
Per affrontare la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota è utile conoscere sia quanto indicato dalla normativa nazionale e regionale vigente, con particolare riferimento al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), sia le funzioni e le responsabilità di chi deve contribuire a tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Riguardo alla normativa è bene ricordare che nella definizione di lavori in quota – contenuta nell’art. 107 del D.Lgs. 81/2008 (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile) – “il criterio di calcolo non è la quota di esecuzione del lavoro ma la quota di esposizione al rischio di caduta per il lavoratore”. Ad esempio, se si ha “un ponteggio sul piano di un’ampia terrazza, la quota va calcolata rispetto al piano stabile; stessa cosa se si opera sulla struttura di un impianto industriale, anche ad alta quota”.
Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)
- Visita anche la pagina del Dipartimento Salute e Sicurezza della Cgil

