09 Dic 2021 analisi rischio, rspp, salute sicurezza, valutazione rischi,
Come noto, è consolidato in giurisprudenza “l’orientamento secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ogni qual volta l’infortunio sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare al datore di lavoro (Sez.4, n.40718 del 26/04/2017, Raimondo, Rv.27076501).
In altri termini, il RSPP risponde dell’evento, in concorso con il datore di lavoro, solo se si fornisce adeguata dimostrazione che lo stesso abbia svolto in maniera negligente la sua attività di consulente del datore di lavoro, a seguito di errore tecnico nella valutazione dei rischi, per suggerimenti sbagliati o mancata segnalazione di situazioni di rischio colposamente non considerate.” (Cassazione Penale, Sez.IV, 9 dicembre 2019, n. 49761.)
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