LICENZIAMENTO PER INIDONEITA’ ALLA MANSIONE: SCATTA IL REINTEGRO SE IL LAVORATORE E’ RICOLLOCABILE

23 Ott 2018 articolo 18, corte di cassazione, reintegra, salute sicurezza,

Il lavoratore, licenziato per sopraggiunta inidoneità fisica alla mansione, deve essere reintegrato al proprio posto di lavoro se l’azienda non si è adoperata per trovare una ricollocazione idonea alle residue capacità lavorative.

E’ questo in estrema sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione, n. 26675 del 22 ottobre scorso, con la quale l’Alta Corte ha cassato il verdetto di secondo grado che, pur riconoscendo l’illegittimità del licenziamento per giustificati motivi oggettivi, aveva condannato l’azienda al solo pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale percepita, senza possibilità di reintegro al posto di lavoro.

Il ricorso in Cassazione è stato attivato da una lavoratrice, divenuta inidonea fisicamente alla mansione, che contestava all’azienda di non averla interpellata, prima del licenziamento, per trovare una possibile sua ricollocazione, anche con un inquadramento inferiore a quello fino a quel momento ricoperto, facendo venir meno la giustificazione oggettiva del licenziamento.

Accogliendo le ragioni della lavoratrice, la Cassazione afferma che “ove sussistano nell’assetto organizzativo aziendale mansioni compatibili con lo stato di salute del lavoratore, anche inferiori rispetto a quelle in precedenza ascritte, il motivo addotto a giustificazione del licenziamento è da ritenersi del tutto insussistente”. Da ciò scaturisce il diritto al reintegro nel posto di lavoro per violazione dell’obbligo in capo all’azienda di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute.

Richiamando l’articolo 18 dello Statuto del lavoratori (l. 300/1970) e il settimo comma dell’articolo 1 introdotto dalla legge n. 92 del 2012, la Cassazione afferma che “(…) in tutti i casi di licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o psichica dl lavoratore – sia esso assunto come disabile ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta – dovrà applicarsi la cosiddetta tutela reintegratoria attenuata ove il giudice accerti il difetto di giustificazione”.

A supporto di tale interpretazione, l’Alta Corte richiama la peculiare tutela riconosciuta dal diritto dell’Unione Europea ai lavoratori con disabilità e la Convenzione sui diritti del disabile delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006, nonché l’articolo 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che riconosce “il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure idonee a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità”.

Fonte: Patronato Inca Cgil nazionale

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