22 Set 2023 allestimento ponteggio, coordinatore sicurezza edilizia, coordinatore sicurezza in fase di esecuzione, ponteggi di facciata, responsabilità coordinatore sicurezza, salute sicurezza,
Torna la Corte di Cassazione a porre in evidenza in questa sentenza in commento, ma sarebbe ancor meglio meglio dire, data la ricorrenza riscontrata, continua la stessa ad occuparsi della posizione di responsabilità del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nel caso dell’infortunio di un lavoratore in un cantiere temporaneo o mobile. L’infortunio di cui alla sentenza in esame era successo a seguito della caduta di un lavoratore da un ponteggio, risultato mancante di alcuni elementi di protezione, sul quale lo stesso si trovava intento a disarmare un solaio. Condannati nei primi due gradi di giudizio i datori di lavoro dell’infortunato assieme al CSE e dovendo decidere sui ricorsi dagli stessi presentati la Corte di Cassazione, imbarcatosi nell’annosa questione dell’area di rischio di competenza del coordinatore per l’esecuzione, è giunta alla conclusione che la deficienza strutturale di un ponteggio in un cantiere edile con criticità rilevabili ictu oculi impongono l’intervento del coordinatore della sicurezza i cui obblighi di tutela, pur sostanziandosi in una funzione di alta vigilanza, non possono non ricomprendere un dovere di attivazione in presenza di macroscopiche violazioni della normativa antinfortunistica, pena lo svuotamento di ogni significativa funzione di controllo che la legge ha pure attribuito a detta figura professionale.
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