L’OBBLIGO DI ADOTTARE MISURE A PROTEZIONE DELLE APERTURE VERSO IL VUOTO

10 Giu 2024 caduta dall'alto, fillea, infortunio lavoro, rischio caduta, salute sicurezza,

Il caso di cui alla sentenza in commento ha riguardato l’infortunio occorso a un lavoratore dipendente di una impresa appaltatrice caduto da una altezza di 10 metri nel mentre in un vano di un fabbricato in costruzione stava provvedendo, dopo che erano state intonacate le pareti, a ripulire dai calcinacci la soglia di un varco perimetrale, dove si sarebbe dovuto montare successivamente una porta finestra, varco risultato privo di alcuna protezione contro il rischio di caduta dall’alto. Responsabili dell’accaduto erano stati considerati il legale rappresentante dell’impresa committente, il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice nonché datore di lavoro dell’operaio infortunato e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’opera.

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