23 Nov 2020 d.lgs. 81/2008, medico competente, salute sicurezza, visita medica,
La definizione di “lavoratore” di cui all’articolo 2, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 nei confronti del quale il “datore di lavoro” ha l’obbligo di rispettare le disposizioni di cui all’art. 18 dello stesso decreto è l’argomento di questa recentissima sentenza della III Sezione penale della Corte di Cassazione. La stessa si ricollega e richiama una precedente sentenza della medesima Sezione III avente lo stesso oggetto, la n. 18396 dell’11 aprile 2017 che lo scrivente ha commentato nel 2017 con il titolo “Sulla definizione di lavoratore alla luce del Testo Unico” e che è stata pubblicata sul quotidiano del 4/9/2017, nella quale la suprema Corte ebbe ad affermare che la definizione di lavoratore fornita dal D. Lgs. n. 81/2008 fa leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa dallo stesso effettivamente svolta nell’ambito della organizzazione di un datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
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