MODENA/LAVORATORI RUMENI CON LO “SCONTO”: INTERVIENE IL MINISTERO DEL LAVORO

15 Apr 2015

 

“Supera la crisi! Riduci i costi! Con i lavoratori interinali con contratto rumeno”… Chi utilizza un lavoratore interinale con contratto rumeno beneficia della max flessibilità! NIENTE INAIL! NIENTE INPS! Niente 13a! Niente 14a! Niente malattia! Niente infortuni! Niente consulente paghe! Niente TFR! No problems”. … Alla Tua azienda non rimane che pagare 11 mensilità+TFR come stai facendo ed in più senza nemmeno dover anticipare l’Iva essendo le ns. fatture intracomunitarie!!!!!!! Attenzione: Il Vs. autista non starà mai male!!!!!!!!!!!!!”.

E’ il testo di uno sconcertante volantino promozionale rivolto alle aziende della provincia di Modena e segnalato alla Cgil locale che lo ha reso noto con un comunicato stampa, dopo averlo segnalato alla magistratura e all’Ufficio del Lavoro. “Un caso straordinario per dimensione, crudezza e cinismo, palese illegittimità, con fasulla ‘maschera europea’ – commenta la Cgil di Modena – supersfruttamento irregolare e caporalesco del lavoro, nel nome del ‘superare la crisi riducendo i costi’”. Il caso – aveva annunciato il sindacato ha segnalato il caso anche al Ministro del Lavoro”. E il ministero del Lavoro è intervenuto sul con una circolare della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, la n. 14 del 9 aprile 2015, con la quale sottolinea come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.

Da qui l’invito agli uffici territoriali a “prestare la massima attenzione a tali fenomeni, sui quali -ricorda la circolare- questa Direzione si è più volte impegnata, sia attraverso l’attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati membri dell’Unione europea (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower ecc.), sia attraverso l’emanazione di istruzioni di carattere operativo sulla corretta applicazione della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul distacco transnazionale)”. Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare vi è quello delle tutele economico-normative “ancora più incisive nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro”, in particolare per quanto riguarda “il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro”. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente, l’art. 23 del Dlgs prevede il diritto del lavoratore interinale “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte“, insieme con l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.

“Ferme restando le iniziative ispettive che verranno portate avanti secondo quanto già previsto nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa in materia”.

Cgil Modena e Cgil Emilia Romagna, unitamente a Fillea Cgil e Nidil Cgil, hanno commentato con soddisfazione la circolare.

__________________________________________________

SCHEDA/LA LEGGE PREVEDE UGUALI CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE

Art. 23 del D.Lgs. n. 276/2003 Tutela del prestatore di lavoro esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta 1. Per tutta la durata della missione presso un utilizzatore, (e ferma restando l’integrale applicabilita’ delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) i lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parita’ di mansioni svolte. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

__________________________________________________

image_print

Articoli correlati

06 Ago 2025 cgil modena

MODENA NEL MIRINO DEI DAZI; RISCHIO STANGATA SU CIBO, MOTORI E PIASTRELLE

L’aumento complessivo della cassa integrazione del primo semestre 2025 con un più 45% rispetto al semestre precedente (2024) preoccupa non […]

01 Ago 2025 colpo di calore

COLPO DI CALORE SUL LAVORO: UN INFORTUNIO DA DENUNCIARE

Le alte temperature possono rappresentare un serio pericolo per la salute dei lavoratori, sia all’aperto che in ambienti chiusi. Con […]

01 Ago 2025 accordo stato-regioni

LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER I DATORI DI LAVORO DELLE IMPRESE AFFIDATARIE

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una fonte normativa secondaria che trova la propria legittimazione in virtù degli specifici […]