21 Mar 2019 nidil, salute sicurezza, somministrati, somministrazione,
La Cassazione è saldamente orientata da sempre nel ritenere che “l’art. 2087 cod. civ. … non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità del datore di lavoro va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento (cfr. Cass. 29/1/2013 n. 3288)” [Cassazione civile sez. lav. 27 giugno 2014 n. 14614]
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