14 Ott 2019 formazione sicurezza, informazione, salute sicurezza,
La suprema Corte, in tema di sicurezza sul lavoro, ha richiamato le decisioni già assunte dalla stessa Sezione IV in una analoga e precedente sentenza. L’adempimento degli obblighi di informazione e formazione dei dipendenti, gravante sul datore di lavoro non è escluso né è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro. Né il titolo di studio conseguito dal dipendente, ha aggiunto la Cassazione, facendo riferimento al caso in esame, può sostituire il formale riconoscimento di quelle specifiche qualifiche necessarie per operare sugli impianti sotto tensione
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