18 Giu 2009
La Questura nega la carta di soggiorno ad una cittadina macedone, questa, sostenuta dalla Cgil e dal patronato Inca, fa ricorso. Il tribunale lo accoglie, dice che il permesso va concesso e condanna la Questura stessa al pagamento delle spese legali.
E’ successo a Perugia dove il Tribunale amministrativo regionale (Tar) dell’Umbria ha pronunciato alcuni giorni fa una sentenza che secondo l’ufficio immigrazione della Cgil di Perugia riveste un’importanza straordinaria.
La vicenda era la seguente: una cittadina straniera, presente in Italia dal 2005 a seguito di ricongiungimento familiare, ha fatto domanda per ottenere il “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, usualmente detto “carta di soggiorno”. La Questura di Perugia ha però respinto la domanda, in quanto la richiedente, secondo l’ufficio, non presentava il requisito fondamentale della presenza in Italia per almeno cinque anni.
La Cgil e l’avvocato Carla Pennetta del foro di Perugia, che ha assunto la difesa della cittadina, hanno però sottolineato che il coniuge della ricorrente è già in possesso di carta di soggiorno e che quindi, ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. 286/1998, anche la donna ha pieno diritto al permesso per soggiornanti di lungo periodo, indipendene dal tempo di permanenza in Italia.
L’articolo in questione, a detta dello stesso Tribunale di Perugia, è infatti “inequivoco” quando dice che lo straniero che ne possiede i requisiti può chiedere la carta di soggiorno “per sè e per i familiari”.
Di qui la sentenza di accoglimento del ricorso e la condanna della Questura al pagamento delle spese legali nella misura di 2.000 euro ed alle eventuali spese successive.
“L’aspetto fondamentale di questa sentenza è che il tribunale ha dichiarato infondata l’interpretazione della Questura che richiedeva i 5 anni di permanenza anche ai familiari del titolare dela carta di soggiorno -commenta Alessia Giuliacci, dell’Inca Cgil di Perugia- ora sappiamo per certo che una volta che la carta viene rilasciata al capofamiglia, il beneficio compete pure ai familiari, anche se non possiedono personalmente il requisito della permanenza quinquennale. Alla luce di questo -conclude Giuliacci- persino ai familiari appena ricongiunti può essere rilasciata la carta di soggiorno con tutti i benefici che ne derivano. (11 giugno 2009, Ufficio stama Cgil Umbria)