29 Ago 2019 corte di cassazione, infortunio lavoro, preposto, salute sicurezza,
La sentenza della Cassazione Penale n. 31863 del 18 luglio 2019 presenta interessanti spunti di riflessione sulla posizione di garanzia del preposto alla stregua dell’art. 19 TUSL e sulla portata esimente della condotta del lavoratore.
L’infortunio si verificava come segue. Nell’installare alcuni cartelli di segnalazione, attività comportante lavorazioni in quota, il lavoratore infortunato saliva su un muletto condotto da altro collega, perdeva l’equilibrio e cadeva a terra subendo lesioni al capo.
Le responsabilità degli imputati, entrambi preposti al lavoratore, “sarebbero state riconducibili al mancato esercizio della dovuta sorveglianza sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa del dipendente infortunato, in violazione dell’art. 19 d.lgs. 81/2008”. La condotta pertanto sarebbe consistita nel non avere accertato che la P.O. (persona offesa) “operasse nel rispetto della normativa antinfortunistica e che utilizzasse gli strumenti posti a sua disposizione dall’azienda”.
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