23 Ott 2019 d.lgs. 81/2008, salute sicurezza,
Nell’ambito di un corso di aggiornamento destinato ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri edili è stato sostenuto che, dopo l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016, non sussiste più l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di redigere il piano sostitutivo di sicurezza (PSS) e di inviarlo alla stazione appaltante. Ma tale obbligo non rimane comunque in vigore perché richiesto dal D. Lgs. n. 81/2008 che ne ha fissato anche i contenuti minimi e che ha stabilito anche che lo stesso sia integrato con gli elementi del POS? In mancanza del PSC e del PSS, inoltre, chi è tenuto a valutare i rischi interferenziali con l’ambiente esterno?
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