08 Nov 2021 appaltante, appaltatore, appalti, salute sicurezza,
Una sentenza della Corte di Cassazione, questa in commento, che conferma gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in merito agli obblighi posti a carico del committente il quale non può limitarsi a “confidare” che l’appaltatore abbia le competenze tecniche necessarie per procedere ai lavori esclusivamente sulla base dell’accettazione dell’incarico, ma è tenuto ad eseguire un controllo effettivo sulla struttura organizzativa e operativa dell’impresa incaricata e sulla sua adeguatezza rispetto alla pericolosità dell’opera commissionata, specie se si tratta di lavori da effettuare in quota, ed è tenuto altresì ad assicurarsi dell’effettiva disponibilità dei necessari dispositivi di sicurezza.
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