SUL LAVORATORE IN ASSENZA DI UN FORMALE CONTRATTO DI ASSUNZIONE

06 Nov 2023 d.lgs. 81/2008, salute sicurezza,

Periodicamente la Corte di Cassazione torna a richiamare la definizione di lavoratore di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81 del 2008, sottolineando che la stessa faccia leva sullo svolgimento dell’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Tale definizione, ha precisato la suprema Corte, è certamente più ampia di quelle previste dalle normative pregresse che si riferivano invece al “lavoratore subordinato” (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 3) e alla “persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro” (D. Lgs. n. 626 del 1994, art. 2, comma 1, lett. a) per cui ciò che conta, ai fini dell’applicazione delle norme incriminatrici previste nel citato decreto è l’oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell’impresa nel luogo deputato (anche eventualmente a titolo di favore) e su richiesta dell’imprenditore, a prescindere dal fatto che il “lavoratore” possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

24 Giu 2025 flc

ELETTA LA NUOVA SEGRETERIA DELLA FLC CGIL MODENA

È stata eletta ieri dall’Assemblea Generale della Flc/Cgil di Modena, la nuova segreteria provinciale del sindacato che rappresenta le lavoratrici […]

24 Giu 2025 cgil

26 GIUGNO 2025, “10, 100, 1000 PIAZZE PER LA PACE”. DONNE PER LA PACE E PER UN FUTURO SENZA VIOLENZA

Giovedì 26 giugno si svolge anche a Modena “10,100, 1000 piazze per la Pace”, la mobilitazione nazionale promossa da diverse […]

24 Giu 2025 cgil

PROGETTO MEDICINA DI GENERE, SUCCESSO DEGLI INCONTRI. CITTADINI E LAVORATORI CHIEDONO DI INNOVARE GLI APPROCCI ALLE CURE

Ha visto la partecipazione di oltre 400 persone il progetto “Conoscere la Medicina di genere tra salute, diritto, territorio: istruzioni […]