SULLA RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO PER NON AVER VIGILATO

28 Nov 2022 controllo salute sicurezza, datore di lavoro, obblighi datore lavoro, omissione datore di lavoro, preposto, preposto di fatto, responsabilità datore lavoro, responsabilità preposto, salute sicurezza,

Sempre più spesso le sentenze della Corte di Cassazione per quanto riguarda l’individuazione delle responsabilità per gli infortuni accaduti ai lavoratori fanno riferimento e richiamano dei principi di matrice giurisprudenziali che la stessa ha già avuto modo di enunciare in precedenti sue espressioni. E’ quello che ha fatto anche in questa sentenza chiamata a decidere su di un ricorso presentato da un preposto, figura questa alla quale recentemente il legislatore ha attribuito una rilevante importanza nella organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, ritenuto responsabile per l’infortunio mortale accaduto a un lavoratore in un cantiere edile e come tale condannato per il reato di omicidio colposo nei due primi gradi di giudizio.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

11 Feb 2026 flc

STUDENTI E PERSONALE SCOLASTICO: LA TUTELA ASSICURATIVA INAIL

Con la Circolare n. 1 del 9 gennaio 2026, l’INAIL fornisce un quadro completo e aggiornato della copertura assicurativa per […]

11 Feb 2026 cgil modena

SETA E SOCIETA’ UNICA: TUTELARE LA RETE DEI TRASPORTI E IL RAPPORTO CON I LAVORATORI

In merito al futuro di Seta in relazione alla discussione sulla società regionale unica dei trasporti, è fondamentale tutelare la […]

11 Feb 2026 bomporto

DINAMIC OIL BOMPORTO, RINNOVATO IL CONTRATTO AZIENDALE: STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI, WELFARE E PREMIO DI RISULTATO

E’ stato firmato ieri 10 febbraio 2026 il rinnovo del contratto aziendale 2026-2028 (era scaduto il 31/12/2025) alla Dinamic Oil […]