AGENTI CANCEROGENI: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA TENUTA DEL REGISTRO

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L’articolo 243 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 indica, nel Titolo IX (Sostanze pericolose), Capo II (Protezione da agenti cancerogeni, mutageni o da sostanze tossiche per la riproduzione), che i lavoratori di cui all’articolo 242 (relativo agli “Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche”) “sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l’attività svolta, l’ agente cancerogeno, mutageno o la sostanza tossica per la riproduzione utilizzati e, ove noto, il valore dell’esposizione a tale agente o sostanza”. E detto registro “è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro”.

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