PREVIDENZA COMPLEMENTARE: IL NUOVO MODULO TFR3 E LE INDICAZIONI OPERATIVE PER I LAVORATORI ASSUNTI DAL 1° LUGLIO 2026 NEI SETTORI PRIVATI

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La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto delle novità in materia di previdenza complementare. A tal fine è stato istituito il nuovo modulo TFR3 (link modulo TFR3 | Fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali).
Il modello TFR3 riguarda i lavoratori del settore privato di nuova assunzione con decorrenza successiva al 30 giugno 2026. All’atto dell’assunzione a partire dal 1 luglio 2026 i lavoratori hanno a disposizione 60 giorni di tempo per esercitare le opzioni previste dalla legge. In assenza di una scelta esplicita si determina l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata secondo la normativa e la contrattazione collettiva.
IMPORTANTE: che sia aderisca alla previdenza complementare volontariamente o per effetto del nuovo automatismo è necessario sapere che una volta entrato nel sistema della previdenza complementare non è più possibile uscirne, anche a seguito di un cambio di lavoro e del conseguente cambiamento del datore di lavoro.

A CHI SI APPLICA IL NUOVO MODULO TFR3
Al momento della nuova assunzione è fondamentale distinguere tre diverse situazioni

b. Lavoratore non di prima assunzione che NON HA ADERITO IN PRECEDENZA ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE con il versamento di tutto o di parte del TFR
In questo caso non opera il nuovo meccanismo di adesione automatica. Il TFR continua a essere regolato secondo l’articolo 2120 del Codice civile e, ove previsto, versato al Fondo di Tesoreria INPS. Il lavoratore conserva comunque il diritto di rivedere successivamente questa scelta e di destinare il TFR maturando a una forma pensionistica complementare tramite apposita adesione.

COME VIENE INDIVIDUATA LA FORMA PENSIONISTICA NELL’ADESIONE AUTOMATICA
La forma pensionistica nel caso di adesione automatica è, in primo luogo, quella collettiva prevista dagli accordi o dai contratti collettivi, anche territoriali o aziendali. Qualora siano presenti più forme pensionistiche collettive applicabili, la forma di destinazione è quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
In assenza degli accordi o dei contratti collettivi previsti dalla disciplina, la destinazione avviene verso la forma pensionistica complementare residuale individuata dal decreto ministeriale 31 marzo 2020, n. 85.
E’ importante verificare, per ciascun accordo collettivo applicato, quale sia la forma pensionistica di riferimento e quali siano le misure di contribuzione previste.

COSA COMPORTA L’ADESIONE AUTOMATICA
L’adesione automatica non riguarda esclusivamente il TFR. Secondo quanto previsto dagli accordi e dai contratti collettivi applicabili, comporta la devoluzione del TFR e la contribuzione a carico del datore di lavoro a fronte della contribuzione volontaria scelta dal lavoratore e prevista nella misura definita dagli accordi collettivi.
La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria qualora la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore dell’assegno sociale.
Il TFR può essere versato in misure diverse rispetto all’intero importo, come previsto dalla normativa e dalla contrattazione collettiva.

LE POSSIBILITÀ DI SCELTA DEL LAVORATORE DI PRIMA ASSUNZIONE
Entro 60 giorni dalla data di prima assunzione, nella Sezione 1 del modulo TFR3, il lavoratore può

  • conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica, nella misura consentita dalla disciplina applicabile;
  • non conferire il contributo a carico del lavoratore, esclusivamente quando la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro sia inferiore all’assegno sociale;
  • conferire esplicitamente il TFR a una forma pensionistica complementare liberamente prescelta;
  • rinunciare all’adesione automatica e non conferire il TFR a una forma pensionistica complementare, mantenendolo secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile e, ove previsto, con versamento al Fondo di Tesoreria INPS.
    La scelta di non destinare il TFR alla previdenza complementare può essere successivamente modificata: il lavoratore può in qualsiasi momento decidere di conferire il TFR maturando a una forma pensionistica complementare.

IL CASO DI NUOVA ASSUNZIONE DI LAVORATORI GIÀ ISCRITTI ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
I lavoratori che cambiano datore di lavoro e hanno già in essere un’adesione a una forma pensionistica complementare, con conferimento di tutto o parte del TFR, hanno 60 giorni di tempo dalla nuova assunzione per indicare la forma pensionistica alla quale conferire il TFR maturando dalla nuova assunzione. Possono conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall’adesione automatica oppure indicare esplicitamente una diversa forma pensionistica complementare. Non possono invece optare per il mantenimento del nuovo TFR in azienda o, ove previsto, al Fondo di Tesoreria INPS, secondo il regime dell’articolo 2120 del codice civile.
In assenza di una scelta entro i 60 giorni si applica il meccanismo di adesione automatica previsto dall’articolo 8, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 252/2005.
IMPORTANTE: è un errore pensare che il cambio di datore di lavoro consenta al lavoratore di ricominciare a mantenere il TFR fuori dalla previdenza complementare perché l’adesione alla previdenza complementare è irrevocabile.

DECORRENZA DELL’ADESIONE E VERSAMENTI
In caso di adesione automatica il datore di lavoro comunica l’adesione alla forma pensionistica complementare di destinazione e inizia a effettuare i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni. I versamenti comprendono quanto dovuto dalla data di prima assunzione e l’adesione decorre da tale data.
Il termine di 60 giorni rappresenta quindi il periodo entro il quale il lavoratore può esercitare le opzioni previste dalla legge: in caso di adesione automatica, gli effetti economici sono ricondotti alla data della prima assunzione.

OBBLIGHI INFORMATIVI DEL DATORE DI LAVORO
Il TFR3 prevede che il lavoratore attesti di aver ricevuto dal datore di lavoro le informazioni relative a

  • accordi o contratti collettivi applicabili in materia di previdenza complementare;
  • forma pensionistica destinataria dell’adesione automatica;
  • funzionamento del meccanismo di adesione automatica;
  • facoltà esercitabili entro 60 giorni;
  • diverse opzioni di destinazione del TFR e alle relative tempistiche.
    Il datore di lavoro deve conservare la dichiarazione resa dal lavoratore, rilasciarne copia allo stesso e attestare di avere fornito l’informativa prevista dalla normativa.

Scarica il modulo TFR3 (fonte: Ministero del Lavoro e delle politiche sociali)


Fondi previdenziali complementari contrattuali suddivisi per settore / categoria


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