L’INTERFERENZA TRA ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO NELLO STESSO LUOGO DI LAVORO

23 Set 2019 salute sicurezza,

In presenza di rischi interferenziali di cui all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra le imprese che cooperano tra loro e cioè al contratto d’appalto, d’opera o di somministrazione ma all’effetto che tale rapporto origina e vale a dire alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano sul medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per l’incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte. È questo il principio giuridico più importante che emerge dall’analisi di questa sentenza della Corte di Cassazione, principio al quale la suprema Corte ha fatto riferimento nel decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di una società di produzione di reti elettrosaldate e dal legale rappresentante di una società di autotrasporto condannati nei due primi gradi di giudizio per essere stati ritenuti responsabili dell’infortunio accaduto a un dipendente della ditta di autotrasporto infortunatosi durante le operazioni di carico di alcune reti su di un mezzo mediante un carrello lavoratore condotto da un operatore dipendente della società produttrice.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

14 Lug 2026 cgil

LAMPI – 2 AGOSTO 1980 | PRESENTAZIONE DEL PODCAST DI SARA POLEDRELLI

Una ricostruzione storica tenace e minuziosa sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980 che intreccia la vita di Rolando […]

13 Lug 2026 apofruit

ELEZIONI RSU APOFRUIT VIGNOLA: FLAI CGIL DI MODENA, SI CONFERMA PRIMO SINDACATO

Si sono svolte il 10 luglio le elezioni per il rinnovo della Rappresentanze Sindacali Unitarie presso la sede di Vignola […]

10 Lug 2026 atersir

GESTIONE DEI RIFIUTI, LA CGIL DICE NO AD AUMENTI DI TARIFFE PER FAMIGLIE, LAVORATORI E PENSIONATI

In relazione ai possibili aumenti delle tariffe dei rifiuti, così come paventato nell’articolo odierno della Gazzetta di Modena, in merito […]