SULLA NON PUNIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA VIGILANZA

02 Nov 2021 cantieri edili, edilizia, fillea, infortunio lavoro, infortunio mortale, lavoratori edili, salute sicurezza,

La legale rappresentante e il preposto di una impresa edile sono stati condannati dal Tribunale perchè ritenuti colpevoli la prima, quale datore di lavoro, per non avere vigilato sui lavoratori affinché utilizzassero i dispositivi di protezione personale per evitare il rischio di caduta dall’alto durante l’effettuazione di alcuni lavori in quota in violazione degli artt. 18, comma 1, lett. f) e 122, comma 1 del D. Lgs n. 81/2008 e il secondo per non avere vigilato sull’osservanza degli obblighi di sicurezza da parte dei singoli lavoratori, nonché sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in violazione dell’art. 19 lett. a) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

19 Giu 2026 affitti

DODICI ANNI IN DODICI METRI (E ALTRE STORIE DELL’ABITARE A MODENA)

Presentiamo tre casi di immobili in affitto in questo momento a Modena; vicende al limite, ma esemplificative di una condizione […]

19 Giu 2026 ata

NASPI, GUIDA PRATICA PER IL PERSONALE SCOLASTICO

Con la fine dell’anno scolastico, docenti e personale ATA con contratto a tempo determinato scaduto hanno diritto alla NASpI (Nuova […]

19 Giu 2026 adozione di figli

COS’È IL CONGEDO PARENTALE E COME FUNZIONA

Il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativa dal lavoro che permette a entrambi i genitori di occuparsi dei […]