SULLA NON PUNIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA VIGILANZA

02 Nov 2021 cantieri edili, edilizia, fillea, infortunio lavoro, infortunio mortale, lavoratori edili, salute sicurezza,

La legale rappresentante e il preposto di una impresa edile sono stati condannati dal Tribunale perchè ritenuti colpevoli la prima, quale datore di lavoro, per non avere vigilato sui lavoratori affinché utilizzassero i dispositivi di protezione personale per evitare il rischio di caduta dall’alto durante l’effettuazione di alcuni lavori in quota in violazione degli artt. 18, comma 1, lett. f) e 122, comma 1 del D. Lgs n. 81/2008 e il secondo per non avere vigilato sull’osservanza degli obblighi di sicurezza da parte dei singoli lavoratori, nonché sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in violazione dell’art. 19 lett. a) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

01 Ott 2025 benessere lavorativo

LA SFIDA INVISIBILE DELL’IA: PROTEGGERE IL BENESSERE SUL LAVORO

L’Intelligenza artificiale (IA) sta diventando uno strumento a cui si rinuncia sempre meno facilmente, sul luogo di lavoro. La sua […]

01 Ott 2025 cantieri edili

IL COMPARTO DELLE COSTRUZIONI E LE DIECI REGOLE PER LA SICUREZZA

Come ricordano i dati sugli infortuni e i nostri articoli sulle dinamiche e le cause degli incidenti di lavoro, il […]

01 Ott 2025 inail

IL DODICESIMO RAPPORTO INAIL-REGIONI SULLE MALATTIE PROFESSIONALI

Disponibile il dodicesimo rapporto INAIL–Regioni sulle malattie professionali, pubblicato nel settembre 2025, che offre un’analisi dettagliata delle malattie professionali denunciate […]