SULLA NON PUNIBILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER LA MANCATA VIGILANZA

02 Nov 2021 cantieri edili, edilizia, fillea, infortunio lavoro, infortunio mortale, lavoratori edili, salute sicurezza,

La legale rappresentante e il preposto di una impresa edile sono stati condannati dal Tribunale perchè ritenuti colpevoli la prima, quale datore di lavoro, per non avere vigilato sui lavoratori affinché utilizzassero i dispositivi di protezione personale per evitare il rischio di caduta dall’alto durante l’effettuazione di alcuni lavori in quota in violazione degli artt. 18, comma 1, lett. f) e 122, comma 1 del D. Lgs n. 81/2008 e il secondo per non avere vigilato sull’osservanza degli obblighi di sicurezza da parte dei singoli lavoratori, nonché sul rispetto delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in violazione dell’art. 19 lett. a) dello stesso D. Lgs. n. 81/2008.

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