RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO: QUANDO INTERROMPERE L’ATTIVITÀ

11 Mar 2022 ambiente confinato, interruzione attività produttiva, lavoro a caldo, lavoro in quota, preposto, rischio grave, rischio immediato mortale, salute sicurezza, spazi confinati,

La nuova formulazione dell’articolo 19 sui compiti del preposto stabilisce la necessità di interrompere l’attività in determinati casi:
– “in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni…deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza”.
– “in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite e di persistenza dell’osservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti”.
– f-bis “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

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