25 Mar 2022 antincendio, emergenza antincendio, incendio, prevenzione incendio, rischio incendi, salute sicurezza, sicurezza antincendi,
Ai fini della sicurezza antincendio devono essere considerati almeno i seguenti impianti tecnologici e di servizio:
- produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica;
- protezione contro le scariche atmosferiche;
- sollevamento o trasporto di cose e persone (Nota Ad esempio: ascensori, montacarichi, montalettighe, scale mobili, marciapiedi mobili, …)
- deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti;
- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
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