LE RESPONSABILITÀ PENALI DEL FORNITORE DI ATTREZZATURE E MATERIALI

14 Lug 2022 d.lgs. 81/2008, responsabilità fornitore attrezzature materiali, salute sicurezza, testo unico salute e sicurezza,

L’art.23 del D.Lgs.81/08 (“Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori”) prevede quanto segue:
“1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.”

Leggi tutto l’articolo (fonte: puntosicuro.it)

image_print

Articoli correlati

30 Gen 2026 carpi

GOLDONI KEESTRACK CARPI, MONTA LA RABBIA DEI LAVORATORI PER L’ATTESA SNERVANTE SUL SUBENTRO DELLA NUOVA PROPRIETA’

Sale la tensione fra i lavoratori della Goldoni Keestrack legata all’incertezza sulla nuova proprietà che dovrebbe subentrare per rilanciare la […]

30 Gen 2026 edizione 2026

SPI MO’-OPEN GIL, EDIZIONE 2026

Spi Mo’–Open Cgil è la rubrica televisiva voluta dal sindacato pensionati Spi Cgil e dalla Cgil di Modena per promuovere […]

29 Gen 2026 anna perazzelli

ANNA PERAZZELLI ELETTA NELLA SEGRETERIA SUNIA DI MODENA. RAJEN AMARI NUOVO PRESIDENTE DEL DIRETTIVO

Il Direttivo del Sunia di Modena ha votato all’unanimità l’elezione nella segreteria del sindacato inquilini di Anna Perazzelli, che si […]