26 Set 2022 responsabilità infortunio, salute sicurezza,
Vengono ribaditi dalla Corte di Cassazione in questa recente sentenza due principi che la stessa ha avuto modo di illustrare più volte in sue precedenti espressioni e riguardanti la individuazione della figura del datore di lavoro in strutture societarie e la responsabilità della figura del responsabile del sistema di prevenzione e protezione, nel caso dell’infortunio di un lavoratore accaduto nell’azienda nella quale svolge la propria attività. La sentenza ha riguardato in particolare il ricorso presentato dal datore di lavoro di un’azienda di immagazzinaggio condannato nei due primi gradi di giudizio per l’infortunio di un lavoratore avvenuto durante le operazioni di scarico delle merci, per colpa consistita nel non avere rispettato le disposizioni di cui all’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sulla sicurezza negli appalti e subappalti e di cui all’art. 2087 del codice civile, il quale aveva basato la sua difesa sul fatto di avere nominato un RSPP, al quale andavano addebitate le responsabilità a lui attribuite, e sul fatto che, considerata la dimensione della sua impresa, non avrebbe potuto verificare direttamente la sicurezza di ogni singola unità lavorativa.
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